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Le garanzie fideiussorie negli appalti pubblici sono strumenti a tutela della stazione appaltante, che servono a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore
Il sistema dei contratti pubblici italiano prevede che ogni soggetto che contrae obbligazioni verso lo Stato od i suoi enti deve prestare una GARANZIA per il proprio adempimento: ai sensi della Legge n. 348/1982 nei causi in cui è prevista la costituzione di una GARANZIA, questa può essere costituita da:
- Cauzione
- Fidejussione bancaria
- Polizza Assicurativa
Le principali garanzie fidejussorie previste dall’attuale Codice dei Contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ) sono la provvisoria, la definitiva, la garanzia per l’anticipazione del prezzo e la rata di saldo.
Le garanzie di cui al CODICE dei CONTRATTI possono essere costituite sotto forma di cauzione oppure di fideiussione .
La cauzione , secondo il al Codice dei Contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ), deve essere costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente.
Ripartizione delle garanzie fideiussorie negli appalti pubblici in Italia per tipologia
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Il premio medio per una garanzia fideiussoria per un appalto pubblico è pari allo 0,5% del valore garantito
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Chi sono i soggetti autorizzati/abilitati a rilasciare le garanzie previste dal codice dei contratti?
Le garanzie fideiussorie di cui al Codice dei Contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ) a scelta dell'appaltatore possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 di cui al D. Lgs. N. 385/1993 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Come si verifica la genuinità delle garanzie del Codice dei Contratti?
Tutte le garanzie fidejussorie previste dal D. Lgs n. 36/2023 devono essere emesse e firmate digitalmente; devono, altresì, essere verificabili telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID (cd. Blockchain per fidejussioni).
Quali sono gli schemi delle garanzie previste dal codice dei contratti?
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice dei contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ) sono conformi agli schemi tipo e schede tecniche approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti; in tale ultimo caso, i garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (comma 12, art. 117, D. Lgs n. 36/2023).
Tuttavia, il nuovo CODICE DEI CONTRATTI fa delle distinzioni per le garanzie PROVVISORIE e DEFINITIVE da prestarsi per gli appalti cd. sopra-soglia e sotto-soglia comunitaria.