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Garanzia per il rimborso
anticipato dell’IVA
Cauzioni & Fidejussioni
La garanzia per il rimborso anticipato dell’IVA tutela l'Amministrazione Finanziaria in caso di indebito rimborso anticipato dell'IVA. Le sue caratteristiche principali sono:
- Fideiussore è il soggetto che rilascia la garanzia (banca, assicurazione, società di intermediazione finanziaria)
- Beneficiario è l’Agenzia delle Entrate
- Richiedente è contribuente che richiede il rimborso anticipato IVA
- Importo della garanzia è pari all'importo del rimborso IVA richiesto, maggiorato degli interessi e delle eventuali sanzioni
- Durata: dalla data di emissione della fideiussione alla data di avvenuto rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate + 3 anni
Quando può essere escussa una fidejussione per rimborso anticipato dell’IVA?
La fideiussoria interviene a tutela dell’Erario nel caso in cui il rimborso anticipato IVA venga successivamente revocato per:
- Esito negativo del controllo: l’Agenzia delle Entrate accerta che il rimborso non era dovuto
- Mancata presentazione della dichiarazione IVA: il contribuente non presenta la dichiarazione entro i termini previsti
- Versamenti IVA non effettuati: il contribuente non regolarizza i versamenti IVA entro i termini previsti
Chi deve prestare la cauzione per il rimborso dell’IVA?
Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
Per quale tipologia di contribuente è obbligatorio prestare la garanzia fidejussoria per il rimborso dell’IVA?
La garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che:
– esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative,
– per le imprese che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e
– per le imprese che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014.
Qual è il testo di fidejussione per ottenere il rimborso anticipato dell’IVA?
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.