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La garanzia definitiva
Garanzie fideiussorie negli Appalti pubblici
La cauzione definitiva garantisce la buona esecuzione di tutte le obbligazioni di un contratto di appalto pubblico o privato. Il nuovo codice dei contratti distingue le garanzie definitive in funzione della procedura di appalto.
Quale norma prevede la garanzia definitiva negli appalti pubblici?
Per la GARANZIA DEFINITIVA nelle procedure SOTTO-SOGLIA comunitaria la disciplina è dettata dall’art. 53 comma 4 di cui al D. Lgs n. 36/2023 il quale prevede che:
- in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante NON RICHIEDERE la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro
- la garanzia definitiva, QUANDO RICHIESTA, è pari al 5% dell’importo contrattuale
Nelle procedure sopra-soglia, la disciplina per la CAUZIONE DEFINITIVA è prevista dall’art. 117 del Codice dei Contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ) il quale dispone che “ … La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore …”
A cosa serve la polizza definitiva?
La stazione appaltante ha il diritto di valersi su FIDEJUSSIONE DEFINITIVA, nei limiti dell’importo garantito, per tutti i danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge posti a carico dell’appaltatore.
La stazione appaltante, ha il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione dei lavoratori.
In più, la garanzia Definitiva si estende alle obbligazioni accertate a carico del contraente derivanti dalla violazione del protocollo di legalità che potrebbe essere presente nei documenti di gara (comma 3, art. 117, D. Lgs n. 36/2023 ).
Quale somma garantisce la cauzione definitiva?
La somma garantita è pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. (art. 117, comma 1, D. Lgs n. 36/2023 )
Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59 (D.Lgs n. 36/2023), l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2% dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dell’art. 117, D. Lgs n. 36/2023 .
Tuttavia, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso dovesse essere superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117, comma 2, D. Lgs 36/2023).
E’ possibile essere esonerati dalla garanzia definitiva?
Negli appalti di lavori l’appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell’appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Tali ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (Art. 117, comma 4, D. Lgs n. 36/2023) .
Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l’esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione ( Art. 117, comma 14, D. Lgs n. 36/2023 )
È possibile ridurre la somma garantita della garanzia definitiva?
La somma della garanzia definitiva può essere ridotta nelle stesse misure percentuali in cui è possibile ridurre la garanzia provvisoria. Lo prevede l’art. Art. 117 del D. Lgs n. 36/2023. Scarica qui le norme per la riduzione della somma garantita per la cauzione definitiva
Quando scade la garanzia fideiussoria definitiva?
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, entro 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Come si svincola una polizza definitiva?
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
Tale automatismo di svincolo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qual è il modello da utilizzare per la cauzione definitiva?
Come per tutte le garanzie fideiussorie previste dal codice dei contratti ( D. Lgs n. 36/2023 ), anche garanzia definitiva ha un suo testo di legge stabilito con apposito schema tipo 1.2 di cui al DM 31/2018
Quanto costa una garanzia per DEFINITIVA?
Il costo di una garanzia DEFINITIVA è funzionale alla qualità del contraente, alla tipologia di garanzia da prestare, al tipo di appalto, alla durata dello stesso ed al ribasso che è stato praticato in sede di gara. Esistono premi minimi e tassazioni funzionali a determinate categorie di rischi/clienti.
Ripartizione delle garanzie definitive negli appalti pubblici in Italia per tipologia:
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Il premio medio per una garanzia definitiva è pari allo 0,5% del valore garantito.
Scarica il documento informativo
La polizza definitiva è una garanzia a favore della stazione appaltante che copre l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. In caso di inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante può rivalersi sulla compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.
La polizza definitiva è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016). In particolare, l'articolo 103 disciplina le modalità di presentazione e di svincolo della polizza definitiva.
- Soggetto garante: la compagnia di assicurazione.
- Oggetto della garanzia: l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
- Durata: la durata della polizza definitiva è pari alla durata dei lavori, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della polizza definitiva è generalmente pari al 10% del valore dell'appalto.
- Costo: il costo della polizza definitiva è a carico dell'appaltatore.