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Cauzioni Istituti
di Vigilanza Privata
Cauzioni & Fidejussioni
Le cauzioni per gli Istituti di Vigilanza Privata (IVP) sono garanzie fideiussorie obbligatorie previste dall'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – DM 269/2010). Esse servono a tutelare l'Amministrazione Pubblica da eventuali inadempienze dell'Istituto di Vigilanza, garantendo la corretta esecuzione dei servizi di vigilanza e la regolarità dei versamenti contributivi. La garanzia interviene a tutela dell'Amministrazione Pubblica in caso di:
- Mancata esecuzione dei servizi di vigilanza: l'Istituto di Vigilanza non adempie agli obblighi contrattuali
- Irregolarità nei versamenti contributivi: l'Istituto di Vigilanza non versa i contributi previdenziali e assistenziali per le guardie giurate
- Altre inadempienze: l'Istituto di Vigilanza non rispetta le norme di legge o le prescrizioni della Prefettura
Quali sono gli importi delle cauzioni che devono essere prestati?
L’importo della cauzione per gli Istituti di Vigilanza Privata (IVP) varia in base a due parametri principali:
1- Numero di guardie giurate impiegate:
– Fino a 50 guardie: € 154.940
– Da 51 a 100 guardie: € 200.000
– Oltre 100 guardie: € 200.000 + € 25.000 per ogni 100 guardie oltre le prime 100
2- Tipologia di servizi offerti:
– Servizi di vigilanza fissa e/o di portierato: importo base come sopra indicato
– Servizi di trasporto valori: maggiorazione del 50% sull’importo base
– Servizi di vigilanza armata: maggiorazione del 100% sull’importo base
Qual è la durata della cauzione per gli istituti di vigilanza privata?
La cauzione per gli Istituti di Vigilanza Privata (IVP) ha una durata triennale, rinnovabile alla scadenza.
In particolare:
- La cauzione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio della licenza di IVP.
- La cauzione deve essere rinnovata ogni tre anni, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente.
- In caso di cessazione dell'attività dell'Istituto di Vigilanza Privata, la cauzione viene svincolata tre mesi dopo la presentazione della domanda di cessazione.
Si precisa che la durata della cauzione potrebbe essere diversa in base alle specifiche disposizioni della Prefettura competente. In genere le prefetture chiedono che la garanzia abbia durata a 39 mesi proprio per coprire i 36 mesi iniziali e l’eventuale proroga.
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.