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Cauzioni per investigatore privato
Cauzioni & Fidejussioni
Il soggetto che intenda ottenere la licenza di investigatore privato deve prestare una cauzione anche sotto forma di fidejussione alla prefettura competente. Essa serve a tutelare l'Amministrazione Pubblica da eventuali danni causati dall'illecito esercizio della professione. L'obbligo della cauzione è previsto dall'articolo 137 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – DM 269/2010).
Importo: L'importo della cauzione varia in base al numero di sedi operative dell'Istituto di Investigazione:
- € 51.645,69 per una sola sede
- € 10.329,14 per ogni sede secondaria
Modalità di versamento:
La cauzione deve essere versata presso la Cassa Depositi e Prestiti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
La cauzione serve a:
- Tutelare l'Amministrazione Pubblica da eventuali danni causati dall'illecito esercizio della professione
- Garantire il pagamento delle sanzioni pecuniarie
- Illecito esercizio della professione
- Violazione delle norme di legge
- Mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie
- Danni causati ai clienti
Casi di escussione:
La cauzione può essere escussa in caso di:
Rinnovo:
La cauzione deve essere rinnovata ogni tre anni.
Svincolo:
La cauzione viene svincolata dopo tre mesi dalla presentazione della domanda di cessazione dell’attività.
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.