- Chi Siamo
- Servizi di brokeraggio
- I nostri prodotti
- Cauzioni & Fidejussioni
- Assicurazione dei Rischi tecnologici
- Assicurazione D & O (Directors & Officers)
- RC Professionali
- Pre-Cauzioni
- Team
- Contatti
C.A.R. (Contractor’s All Risk)
Assicurazione dei RISCHI Tecnologici
E’ la copertura assicurativa che si stipula durante la esecuzione di lavori pubblici o privati; ha la forma All Risks, vale a dire che che copre tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati, tranne quelli espressamente esclusi e salvo quelli dovuti a forza maggiore, azione di terzi, errata od insufficiente progettazione. In sostanza, l’assicurazione copre i danni che l’esecutore provoca sia al proprio committente che ai terzi (C.A.R. – Contractor’s All Risks). Tale copertura è obbligatoria negli appalti pubblici ed ha la forma dello schema tipo e della scheda tecnica 2.2 del DM 193/2022
Quali garanzie comprende una C.A.R.?
La polizza è articolata in due sezioni principali:
- SEZIONE A - Copertura assicurativa per danni in sede di esecuzione e manutenzione. Tale assicurazione serve a tenere indenne il Committente od il proprietario di opere preesistenti oltre che il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che siano causati da danni materiali e diretti alle cose assicurate poste nel luogo di esecuzione indicato nella Scheda Tecnica durante il periodo di assicurazione e da qualunque causa determinati, al netto di franchigie, scoperti e relativi minimi per il rimborso delle spese necessarie per il rimpiazzo, ripristino e ricostruzione
Nella SEZIONE A possono essere attivate 3 partite:
- Partita 1 – Opere (obbligatoria) Indica il valore delle opere oggetto della copertura assicurativa (è l’oggetto dell’appalto ed in genere corrisponde all’importo indicato nel bando di gara)
- Partita 2 – Opere preesistenti Indica il valore delle opere sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori nell’ambito del cantiere (opere, anche di terzi, già esistenti nel luogo di esecuzione dei lavori)
- Partita 3 – Demolizione e sgombero Indica il valore destinato al rimborso delle spese di demolizione oltre che allo smaltimento e trasporto alle pubbliche discariche
SEZIONE B – Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi – RCT (obbligatoria)
Tiene indenne l’Assicurato civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati a terzi in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, nel luogo di esecuzione delle opere e nel periodo di assicurazione indicato nella Scheda Tecnica, per il risarcimento di capitali, interessi e spese per morte, lesioni personali, e danneggiamenti a cose.
E’ pari al 5% della somma assicurata alla Partita 1, con il minimo di € 500.000 ed il massimo di € 5.000.000. Qualora prevista nel bando di gara la “garanzia di manutenzione”, la copertura viene estesa per il periodo indicato ma non oltre 24 mesi.
Cosa non garantisce la polizza CAR Merloni schema 2.3?
Errore di progetto, Eventi di forza maggiore ed Atti dolosi di Terzi
Quali sono le esclusioni della Sezione A per la garanzia C.A.R. Merloni?
Sostituzione di materiali difettosi, rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni del contratto d’appalto, delle prescrizioni progettuali, degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui salvo l’indennizzabilità per le altre parti dell’opera eventualmente danneggiate, da residui bellici, i danni di cui deve rispondere l’esecutore ai sensi dell’artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile, i danni da azioni di terzi, forza maggiore, errori di progettazione, insufficiente progettazione, i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, i danni da incendio se i sistemi antincendio non sono installati e messi in grado di funzionare.
Quali sono i riferimenti normativi della CAR Merloni?
- D.P.R. 554 del 21.12.1999 – Regolamento attuativo della Legge n. 109/94 (nota come Legge Merloni poi abrogata)
- D.P.R. 207 del 5.10.2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006
- Comma 10 art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ( Codice dei Contratti)
- Schema tipo/scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 193 del 16.12.2022
Qual è la durata della garanzia CAR Merloni?
La validità dell’assicurazione, riportata nella Scheda Tecnica, è la seguente:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente (10 gg prima dovrà essere consegnata copia della polizza alla Stazione Appaltante) ai sensi dell’art. 33, fermo il disposto dell’art. 1901 codice civile;
b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
Qual è l’importo assicurato della CAR Merloni?
Generalmente è stabilito nei documenti di gara
Qual è la documentazione necessaria per la stipulazione di una C.A.R. per appalti pubblici?
- Capitolato Speciale d’Appalto (CSA)
- Cronogramma lavori
- Relazione tecnico descrittiva, modalità di esecuzione delle opere
- Relazione geologica e relative conclusioni
- Suddivisione dei costi di costruzione in base alle diverse tipologie di lavori
- Planimetria generale / Prospetti / Sezioni significative
- Bando di gara e capitolato di appalto
- Lettera di aggiudicazione lavori
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
Scarica la brochure
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.