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Assicurazione per rimpiazzo
e posa in opera (RPO)
Assicurazione dei RISCHI Tecnologici
L’assicurazione cd. Rimpiazzo e posa in opera ha lo scopo di coprire gli interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio esistente che non prevedano interventi strutturali con emissione del collaudo statico. Copre quindi le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti – per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati – che rendano l’opera non idonea per l’uso cui è destinata.
Cosa non copre la polizza Rimpiazzo e Posa in Opera?
Crolli e danni riferiti a strutture edificate da zero e danni cagionati con dolo o intenzione.
La garanzia Rimpiazzo e Posa in Opera è obbligatoria per legge?
Rientra tra le garanzie richieste per le pratiche dei BONUS FISCALI ma sono anche richieste nelle migliori pratiche di edilizia privata
Qual è la validità della polizza Rimpiazzo e Posa in Opera?
In genere dura un paio di anni ma può arrivare fino a 5 anni
Quando bisogna stipulare la polizza Rimpiazzo e Posa in Opera?
Dovrà essere stipulata prima dell’avvio dei lavori ed in genere in abbinamento alla polizza CAR ed in sostituzione della postuma decennale
E’ necessario un controllo tecnico per la stipula della polizza Rimpiazzo e Posa in Opera?
La prassi del mercato assicurativo italiano prevede di incaricare, prima dell’inizio lavori, una Società di controllo tecnico (es. ACCREDIA) che verifichi sia il progetto, sia la qualità delle opere assicurate in corso d’opera per le somme assicurate superiori a Euro 150.000,00.
Qual è la documentazione necessaria per la Rimpiazzo e Posa in Opera?
Questionario compilato
- Questionario compilato
- Contratto d’appalto
- Computo metrico estimativo
- Relazione tecnica
- Cronogramma lavori
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.