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Assicurazione RC Postuma decennale
Assicurazione dei RISCHI Tecnologici
Il Codice Civile Italiano, all’articolo 1669, prevede che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori per coprire i danni materiali diretti all’immobile, compresi i danni a terzi derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatasi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Cosa si intende per gravi difetti costruttivi?
avvenimenti che colpiscono porzioni dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, pregiudicandone in maniera certa la stabilità e/o agibilità del fabbricato. Ovvero le parti strutturali del fabbricato oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge, destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti opere quali murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale.
Quale norma prevede la Decennale Postuma?
La legge 210/2004 ed in particolare l’art. 4 D.Lgs n. 122/2005 hanno stabilito delle precise norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire stabilendo, tra le altre cose, l’obbligo della stipulazione della polizza postuma decennale secondo i dettami ed i requisiti stabiliti dal DM (MISE) n. 154/2022 entrato in vigore il 05/11/2022.
Cosa prevede il nuovo testo di polizza di assicurazione postuma decennale?
All’art. 1 del DM 154/2022 viene fissato:
- il modello standard di polizza indennitaria decennale volta a tutelare l’acquirente per eventuali difetti di costruzione dell’opera per i dieci anni successivi all’acquisto (ALLEGATO A), prevedendo che le clausole, ivi inserite, costituiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole al beneficiario;
- la scheda tecnica di polizza (ALLEGATO B);
- l’attestazione di conformità della polizza assicurativa (ALLEGATO C).
Qual è la validità della polizza Decennale Postuma?
La garanzia Decennale postuma diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento del premio e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Essa termina entro dieci anni dalla data di rilascio del certificato di collaudo statico.
La documentazione necessaria per l’attivazione della garanzia:
- Certificato di collaudo statico a strutture ultimate
- Certificato di ultimazione lavori
Quando bisogna stipulare la polizza Decennale Postuma?
La prassi prevede che la richiesta di copertura avvenga in fase iniziale dei lavori, contestualmente alla stipula della polizza CAR. In via eccezionale (es. quando la CAR non è stata stipulata) è possibile richiedere successivamente la garanzia Decennale Postuma.
Perché non riesco a stipulare la Decennale Postuma?
Per quei rischi e/o estensioni di garanzia che rendono necessario il controllo tecnico in corso d’opera è necessario che le relative garanzie (CAR e Postuma) vengano stipulate in fase iniziale dei lavori, altrimenti per l’Assicurato aumenta il rischio di non poter reperire la copertura assicurativa sul mercato.
Quando bisogna pagare la polizza Decennale Postuma?
Interamente in via anticipata oppure in due tranche alla stipula con un acconto (es. 20%) del premio complessivo di polizza e all’ultimazione dei lavori la restante parte.
Il committente entro quanto tempo può denunciare vizi dell’opera?
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Qual è la documentazione necessaria per la Decennale Postuma?
- Questionario di compagnia
- Relazione tecnica dei lavori o dettagliata descrizione delle opere da eseguire
- Elaborati grafici di progetto (planimetrie generale dell’area di cantiere e zone limitrofe, piante, prospetti e sezioni significative)
- Crono – programma lavori
- Suddivisione valorizzata dei lavori e relativi importi
- Relazione geologica
- Concessione edilizia, permesso di costruzione
- Contratto fra privati (contratto d’appalto)
- Per ristrutturazioni: computo metrico
- Controllo Tecnico in corso d’opera
Quote di mercato
Fonte: ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, "Rapporto Statistico 2023 - L'industria delle costruzioni in Italia"
Si stima che il valore del mercato delle garanzie di rata a saldo crescerà del 5% annuo nei prossimi anni
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Le cauzioni per gli istituti di vigilanza garantiscono il committente (soggetto che richiede il servizio di vigilanza) dal rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio. In caso di inadempimento dell'istituto di vigilanza, il committente può rivalersi sulla cauzione per ottenere il risarcimento del danno.
Le cauzioni per gli istituti di vigilanza sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 115 del 2014 e successive modifiche. In particolare, l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 115/2014 disciplina l'obbligo per gli istituti di vigilanza di stipulare una cauzione a favore dei committenti.
- Soggetto garante: banca, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario abilitato.
- Oggetto della garanzia: il rischio di insolvenza dell'istituto di vigilanza in caso di mancata o incompleta esecuzione del servizio.
- Durata: la durata della cauzione è pari alla durata del contratto di vigilanza, con un massimo di 12 mesi.
- Importo: l'importo della cauzione è generalmente pari al 2% del valore del contratto di vigilanza.
- Costo: il costo della cauzione è a carico dell'istituto di vigilanza.